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OBBLIGO DEL GREEN PASS

dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) tutto il personale e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Immagine QR code green pass

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Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 contenente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali” sono nuove norme in tema di svolgimento delle attività didattiche e lavorative nelle università. Ecco le modifiche:

1) dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) tutto il personale e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Per personale universitario si intende:

  • il personale docente: professori e ricercatori, docenti a contratto;
  • il personale tecnico ed amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, i collaboratori esterni;
  • i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i visiting professor;
  • il rimanente personale comunque denominato;
  • il personale delle società esterne che svolge attività all’interno dell’Ateneo.

Per studenti universitari si intende:

  • gli studenti iscritti a qualsiasi corso di studio dell’Ateneo, quali: gli iscritti ai corsi di laurea, gli iscritti ai corsi post lauream;
  • gli studenti incoming coinvolti in programmi di scambio internazionale,
  • i partecipanti ai master universitari e ai programmi di formazione degli insegnanti.

2) il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto precedente da parte del personale universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

3) le disposizioni di cui al punto 1) non si applicano ai soggetti esentati dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il Green Pass viene rilasciato in attestazione delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo vaccinale (con validità 9 mesi dal completamento del ciclo); ovvero contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale e indicata nella certificazione all'atto del rilascio);
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità sei mesi dall’avvenuta guarigione);
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore dall’esecuzione del test).

L’Amministrazione dell'Ateneo è tenuta a svolgere le opportune verifiche a mezzo di propri incaricati i quali -nell’esercizio di questa funzione - assumono la qualifica di pubblico ufficiale e potranno pertanto esigere l’esibizione della Certificazione oltre che del documento d’identità così come espressamente previsto dalla norma. Le verifiche, a campione, potranno riguardare anche gli studenti.